L’intenzionale violazione delle preclusioni processuali, finalizzata a ledere il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, come nel caso di deposito di documenti in sede di memoria di replica ex art. 190 cpc, costituisce illecito deontologico perché comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e colleganza.
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 62, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Borsacchi), sentenza del 30 maggio 2014, n. 75, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 17 ottobre 2013, n. 188.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 241 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Parma, delibera del 09 Febbraio 2010 (sospensione)
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