Produzione di corrispondenza riservata: l’illecito disciplinare sussiste anche se non ha influenzato il convincimento del giudice

La violazione dell’art. 48 cdf (divieto di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza) costituisce illecito disciplinare, a nulla rilevando in contrario né l’errore di valutazione dell’incolpato sul contenuto della corrispondenza stessa, né l’eventuale irrilevanza della produzione stessa sul convincimento del giudice (Nel caso di specie, l’incolpato -che aveva prodotto in giudizio una lettera contenente proposte transattive- si era difeso in sede disciplinare eccependo che la produzione era dipesa da un mero errore di valutazione sul contenuto della corrispondenza, che peraltro a suo dire non aveva comunque condizionato la decisione del giudice. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato l’eccezione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 27 settembre 2018, n. 110

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 110 del 27 Settembre 2018 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Sassari, delibera del 17 Maggio 2012 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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