L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Napoli), sentenza n. 63 del 13 maggio 2022
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 63 del 13 Maggio 2022 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 125 del 07 Novembre 2018 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 1249 del 17 Gennaio 2023 (respinge)
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