L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Palma), sentenza n. 254 del 14 novembre 2023
NOTA:
In senso conforme, oltre Cass. SS.UU. n. 37434/2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Angelini), sentenza n. 145 dell’11 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 138 dell’11 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 130 del 5 luglio 2023 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 132 del 5 luglio 2023.
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 254 del 14 Novembre 2023 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 28 Dicembre 2018 (avvertimento)
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