Procura speciale alle liti: al procedimento dinanzi al CNF si applica la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc

L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale). Infatti, l’art. 182 cpc ammette la sanatoria unicamente nel caso di procure (esistenti) ma affette da nullità e non pure in caso di inesistenza della procura.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Consales, rel. Angelini), sentenza n. 145 dell’11 luglio 2023

NOTA:
In senso conforme, oltre Cass. SS.UU. n. 37434/2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 138 dell’11 luglio 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Santinon), sentenza n. 130 del 5 luglio 2023 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Arnau), sentenza n. 132 del 5 luglio 2023.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 145 del 11 Luglio 2023 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: CDD Catania, delibera n. 16 del 10 Settembre 2019 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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