Procura speciale alle liti: al procedimento dinanzi al CNF si applica la sanatoria e/o ratifica ex art. 182 cpc

L’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è applicabile al procedimento dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, seppur limitatamente al caso di impugnazione proposta mediante difensore cassazionista privo di procura (speciale), quindi non pure allorché il ricorso sia originariamente proposto in proprio da soggetto privo di jus postulandi ovvero a mezzo di avvocato non abilitato alle giurisdizioni superiori (oltreché privo di procura speciale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 267 del 30 dicembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 267 del 30 Dicembre 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera del 19 Marzo 2019 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 33412 del 30 Novembre 2023 (respinge)
abc, Giurisprudenza CNF

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