Agli effetti della prescrizione dell’azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per i fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Pertanto, mentre nella prima ipotesi il termine di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda il termine predetto non può decorrere che dalla definizione del processo penale, ossia dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurarsi del procedimento penale.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Sorbi), sentenza n. 102 del 5 maggio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 102 del 05 Maggio 2021 (respinge) (radiazione)- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera del 11 Febbraio 2020 (radiazione)
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