Procedimento disciplinare: una lombosciatalgia non giustifica la rimessione in termini

L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, i quali tuttavia non sono integrati da una lombosciatalgia, che non è infatti idonea a realizzare le ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore necessari affinché operi l’istituto in parola (Nel caso di specie, l’incolpato aveva proposto tardivamente il ricorso al CNF, ma aveva richiesto di essere rimesso in termini producendo un certificato medico attestante una «lombosciatalgia acuta» con prescrizione di due giorni di riposo. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha rigettato la domanda di rimessione in termini, non ricorrendone i presupposti di Legge).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Corona), sentenza n. 43 del 27 febbraio 2025

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 43 del 27 Febbraio 2025 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Napoli, delibera n. 118 del 15 Dicembre 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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