L’impedimento del professionista a comparire innanzi al giudice disciplinare non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale e lo stesso impedimento non può ritenersi sussistente anche qualora non sia supportato da certificato medico che dimostri l’assoluto impedimento del professionista a comparire (Nel caso di specie, l’incolpato aveva comunicato di non partecipare all’udienza disciplinare “essendo reduce da una fastidiosa influenza non guarita”).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Napoli), sentenza n. 89 del 3 maggio 2021
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 89 del 03 Maggio 2021 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 23 del 10 Aprile 2018 (sospensione)
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