Procedimento disciplinare: una difesa reticente o passiva dell’incolpato è legittima ma non basta a contrastare le prove della colpevolezza altrimenti raccolte

Ferma restando la ripartizione dell’onere probatorio, gli obblighi di probità, dignità e decoro che debbono ispirare l’avvocato a tutela della propria reputazione professionale non subiscono alcuna interruzione o sospensione durante il procedimento disciplinare, nell’ambito del quale l’incolpato, prima ancora dell’esponente, ha il dovere, oltre che l’interesse, di far emergere la verità, magari anche al solo fine di evidenziare la mancanza di volontarietà di un proprio comportamento oggettivamente censurabile (Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a negare genericamente le circostanze, senza articolare mezzi istruttori a supporto delle proprie affermazioni e omettendo altresì di depositare memorie e di presentarsi per l’audizione avanti il Consigliere Istruttore e all’udienza dibattimentale).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vannucci, rel. Baffa), sentenza n. 221 del 6 novembre 2020

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Secchieri), sentenza n. 178 del 9 ottobre 2020.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 221 del 06 Novembre 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 17 Luglio 2019 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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