Procedimento disciplinare: sull’impugnazione dei provvedimenti esecutivi del COA decide il CNF

Oltre ai reclami riguardanti i ricorsi elettorali e le materie amministrative (albi, elenchi, registri, certificazioni, conflitti di competenza), rientrano nella giurisdizione speciale esclusiva del CNF (art. 36 L. n. 247/2012) tutti i gravami pertinenti alla materia disciplinare, ivi compresi i giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti esecutivi del COA (art. 62 L. n. 247/2012 e art. 35 Reg. CNF 2/2014), a prescindere dalla consistenza della situazione giuridica soggettiva in contesa (diritto o interesse legittimo).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Patelli), sentenza n. 168 del 7 maggio 2024

NOTA:
Sulla giurisdizione del CNF anche con riferimento alle impugnazioni aventi ad oggetto l’esecuzione da parte del COA delle decisioni in tema di iscrizione e cancellazione dall’albo, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Amadei), sentenza n. 45 del 21 giugno 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 168 del 07 Maggio 2024 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: CDD Roma, delibera n. 151 del 08 Febbraio 2019 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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