Qualora il CDD ritenga opportuno modificare il capo di incolpazione, occorrerà provvedere a tutti gli adempimenti formali previsti (i.e. delibera di approvazione/integrazione del capo di incolpazione, comunicazione all’interessato, ma la violazione del principio di corrispondenza tra addebito contestato e decisione disciplinare è esclusa qualora:
- il fatto posto a base della decisione non abbia il carattere di eterogeneità rispetto a quello contestato (per cui la nullità del procedimento per difetto di specificità della contestazione sussiste solo quando vi sia incertezza sui fatti contestati, con conseguente impossibilità per l’incolpato di svolgere le proprie difese),
- nelle ipotesi in cui la modifica della qualificazione giuridica dell’incolpazione non determina alcuna lesione del diritto di difesa, ove siano rimasti immutati gli elementi essenziali della materialità del fatto addebitato, a nulla rilevando il “nomen juris” o la rubrica dell’infrazione contestata.
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Galletti), sentenza n. 365 del 9 ottobre 2024
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 365 del 09 Ottobre 2024 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera del 30 Marzo 2022 (sospensione)
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