La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. valuti la fondatezza delle incolpazioni e delle imputazioni penali, né che sia stata applicata giudizialmente la misura di sicurezza o una pena accessoria, ma solo la gravità delle incolpazioni e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Salerno, 24 gennaio 2007).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PERFETTI), sentenza del 4 luglio 2007, n. 86
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 86 del 04 Luglio 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 24 Gennaio 2007
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