La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni penali, o sospenda il procedimento in attesa della decisione penale; infatti il C.d.O. deve valutare solo la gravità delle incolpazioni e l’opportunità della sospensione, ove ritenga possa configurarsi, a causa del comportamento del professionista, una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 16 giugno 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 4 aprile 2007, n. 32
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 04 Aprile 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 16 Giugno 2006
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