La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento amministrativo precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. apra un procedimento disciplinare e valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali ma è sufficiente che valuti la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 dicembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 10 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 15 Dicembre 2005
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