Procedimento disciplinare – Sospensione cautelare – Impugnazione al C.N.F. per sindacato di merito – Inammissibilità – Sussiste.

Nei casi previsti dal III comma dell’articolo 43 della legge professionale forense l’adozione del provvedimento cautelare appartiene all’insindacabile potere discrezionale del C.d.O. e l’esame del C.N.F. , in sede di impugnazione, è limitato al controllo di legittimità della decisione, non estendendosi nel merito, per cui resta precluso ogni esame sull’opportunità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 16 giugno 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 4 aprile 2007, n. 32

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 32 del 04 Aprile 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 16 Giugno 2006
Giurisprudenza CNF

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