La sentenza disciplinare del C.N.F. è esecutiva per legge dal momento della sua pubblicazione e notificazione all’incolpato e l’eventuale provvedimento dell’ordine locale di determinazione del periodo di decorrenza della sanzione medesima è atto annullabile in quanto arbitrario ed esorbitante i poteri del C.d.O. che ha un semplice potere di vigilanza sull’adempimento della decisione del C.N.F. (Dichiara estinto il procedimento relativo al ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 maggio 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 26 Febbraio 2007 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Maggio 2005
0 Comment