Poiché la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica è inammissibile, per giurisprudenza costante del C.N.F. e della Suprema corte di cassazione, la ricusazione del C.d.O. nel suo insieme e non riferibile personalmente a ciascun componente. (Nella specie, peraltro, la ricusazione era stata proposta per motivi diversi da quelli previsti per legge; il ricorrente infatti aveva eccepito una sorta di volontà dell’organo disciplinare di voler compensare con il giudicato la sanzione cautelare già sofferta). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 27 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. GRIMALDI), sentenza del 19 marzo 2007, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 19 Marzo 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 27 Maggio 2002
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