Non costituisce motivo valido di ricusazione l’addotta generica inimicizia motivata da freddezza nei rapporti, mancanza di saluto e di qualsiasi rapporto personale tra il professionista ed il collega componente del consiglio dell’ordine. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 21 novembre 1005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 26 marzo 2007, n. 27
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 26 Marzo 2007 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 21 Novembre 2005 (cancellazione)
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