La incolpazione specifica dei motivi di ricorso al Consiglio nazionale forense (art. 59 R.D. 1934 n. 37) ha per scopo di individuare i vizi della pronuncia che vengono fatti valere; la specificità non riguarda solo il petitum, ma anche le ragioni sulla cui base si innesca il riesame della delibera.
È ammissibile l’esame da parte del Consiglio nazionale forense di questioni direttamente connesse con quelle dedotte coi motivi di impugnazione, non già di nuovi motivi d’appello con atti successivi al ricorso, che debbano essere dichiarati, anche d’ufficio, inammissibile. (Rigetto del ricorso).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Lauro), sentenza del 13 febbraio 1993, n. 8
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 8 del 13 Febbraio 1993 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 13 Febbraio 1992
0 Comment