Procedimento disciplinare – Ricorso per revocazione – Tassatività dei motivi – Revocazione per omessa astensione del giudice – Inammissibilità.

Il rimedio della revocazione ex articolo 395 c.p.c. è esperibile soltanto avverso i provvedimenti decisori definitivi e per i motivi tassativamente previsti dal dettato normativo; pertanto è inammissibile il ricorso per revocazione proposto per violazione dell’obbligo di astensione del giudice (non rientrando in nessuna delle fattispecie previste dall’articolo 395 c.p.c.). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 23 maggio 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 27 dicembre 2005, n. 164

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 27 Dicembre 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 12 Febbraio 2001 (sospensione)
abc, Giurisprudenza CNF

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