Procedimento disciplinare – Ricorso per revocazione – Ritrovamento di un documento – Decisività del documento – Condizioni.

La decisività del documento richiesto per la revocazione a norma dell’art. 395 n. 3 c.p.c., postulando come indefettibile presupposto uno stato di minorata attività difensiva, nel caso in cui la parte soccombente sia venuta a trovarsi a seguito della impossibilità, non addebitabile a sua colpa, di avvalersi in giudizio di una prova documentale di valore decisivo, và negata quando l’atto ritrovato possa offrire semplici elementi indiziari, utilizzabili per dimostrare quei fatti esclusivamente nel concorso con altri dati, e quando dia la prova di un atto che non sia stato ritenuto determinante per la definizione della contesa, e che potrebbe appalesarsi risolutivo solo in esito ad una revisione dell’apprezzamento della sua irrilevanza. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F, 23 dicembre 1998, n. 221).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 4 aprile 2007, n. 42

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 04 Aprile 2007 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 16 Dicembre 1997 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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