La specificazione dei motivi di appello da effettuarsi nell’atto di impugnazione è necessaria per l’ammissibilità del ricorso e richiede l’indicazione chiara e in equivoca, anche se succinta, delle ragioni di fatto e di diritto delle doglianze e anche delle mere eccezioni, tali da consentire l’identificazione esatta dei limiti del devolutum e quindi delle questioni che si intendono sottoporre al riesame; l’appellante dovrà quindi prospettare con l’atto d’appello tutte le censure e nulla potrà aggiungere in proseguo, giacchè tale atto consuma definitivamente il diritto di impugnare. Pertanto, è inammissibile la proposizione di motivi nuovi aggiunti con memorie, nelle quali potranno, invece, solo illustrarsi i motivi proposti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Gela, 4 aprile 2006).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 30 maggio 2007, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 30 Maggio 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Gela, delibera del 04 Aprile 2006
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