La specificazione dei motivi d’appello da effettuarsi nell’atto di impugnazione è necessaria per l’ammissibilità del ricorso e richiede l’indicazione chiara e inequivoca, anche se succinta, delle ragioni di fatto e di diritto delle doglianze ed anche delle mere eccezioni, tali da consentire l’indicazione esatta delle questioni che si intendono sottoporre al riesame. (Nella specie nel ricorso sono contenuti semplici e brevi enunciazioni ma non sono specificati i motivi di gravame). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Udine, 27 giugno 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 10 Dicembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Udine, delibera del 27 Giugno 2003
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