E’ inammissibile il ricorso per revocazione presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi (ex art. 60 r.d. n. 27/34) perchè non iscritto all’albo speciale in quanto sospeso e che non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 aprile 2004).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 21 Settembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 22 Aprile 2004
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