Procedimento disciplinare – Ricorso al C.N.F. – Ricorso per revocazione – Patrocinio personale del professionista – Avvocato sospeso – Mancanza dello jus postulandi – Inammissibilità.

E’ inammissibile il ricorso per revocazione presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi (ex art. 60 r.d. n. 27/34) perchè non iscritto all’albo speciale in quanto sospeso e che non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 22 aprile 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 21 settembre 2007, n. 113

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 21 Settembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 22 Aprile 2004
abc, Giurisprudenza CNF

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