L’impugnazione per revocazione, vista la sua natura di rimedio straordinario, comporta che la decisività del documento vada configurata in relazione al profilo della motivazione della sentenza impugnata, talché il documento non può essere utilizzato in funzione meramente strumentale per riaprire il dibattito su aspetti e temi già preclusi nel precedente giudizio, indipendentemente dal nuovo documento. (Nella specie il C.d.O. aveva ritenuto responsabile di violazione del divieto di patto di quota lite l’imputato che nelle sue difese non aveva eccepito la presenza di pregressi debiti vantati nei confronti del cliente, pertanto la questione sollevata con la presentazione del documento rinvenuto risultava completamente nuova e quindi inammissibile il rimedio della revocazione). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F, 23 dicembre 1998, n. 221).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 4 aprile 2007, n. 42
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 42 del 04 Aprile 2007 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 16 Dicembre 1997 (cancellazione)
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