In materia disciplinare il risarcimento del danno subito dal cliente a seguito di una condotta illecita dell’avvocato non fa venir meno l’illecito disciplinare, ma può essere valutato dall’organo disciplinare solo ai fini della commisurazione della sanzione. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 26 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 26 marzo 2007, n. 30
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 26 Marzo 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 26 Aprile 2005
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