Per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo, 16 settembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 162 del 08 Novembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 16 Settembre 2005
0 Comment