La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della eventuale sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. Pertanto se l’assoluzione penale è stata pronunciata perché il fatto non sussiste, la esclusione dell’ontologia del fatto impedisce di valutarlo anche disciplinarmente, mentre se l’assoluzione penale è intervenuta perché “il fatto non costituisce reato”, riconoscendo l’ontologia dello stesso, ma escludendone solo la rilevanza penale, pone l’organo disciplinare in condizione di doverlo e poterlo valutare dal punto di vista deontologico. (Accoglie parzialmente il ricorso in riassunzione a seguito della cassazione con rinvio della decisione C.N.F., 3 maggio 2005, N. 78).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 172 del 08 Novembre 2007 (accoglie) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Giugno 2003 (radiazione)
0 Comment