La sentenza penale irrevocabile di condanna, ex articolo 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato quanto alla sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è di competenza del C.d.O. verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 8 giugno 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 26 marzo 2007, n. 23
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 23 del 26 Marzo 2007 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 08 Giugno 2005 (sospensione)
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