La sentenza penale di patteggiamento, ex art. 653 e 444 c.p.p., come modificati dalla legge n. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso; mentre è di competenza dell’ordine verificare se il comportamento accertato sia disciplinarmente sanzionabile. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 aprile 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 26 febbraio 2007, n. 13
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 26 Febbraio 2007 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 21 Aprile 2005 (cancellazione)
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