Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Autonomia.

La disciplina introdotta dal nuovo codice di procedura penale sancisce il principio di autonomia del procedimento disciplinare rispetto al penale. Pertanto il giudice disciplinare può valutare autonomamente il comportamento oggetto del procedimento penale, fermo restando l’immutabilità del fatto così come accertato dal magistrato penale, mentre è di competenza esclusiva del C.d.O. valutare se il comportamento in oggetto possa configurare una ipotesi di illecito disciplinare, si tratta infatti di un piano diverso rispetto all’illecito penale: diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’illecito disciplinare e che con il procedimento amministrativo si perseguono, diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale diverse le valutazioni e i presupposti della sanzione disciplinare; irrilevante disciplinarmente è, quindi, l’eventuale assoluzione penale. (Nella specie peraltro non era intervenuta alcuna assoluzione ma era stata precisata la presenza di un altro procedimento aperto per gli stessi fatti ma con una diversa qualificazione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 23 gennaio 2006).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 30 maggio 2007, n. 61

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 30 Maggio 2007 (respinge) (radiazione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 23 Gennaio 2006 (radiazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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