Procedimento disciplinare – Prova certa della responsabilità – Necessità – Onere a carico del C.d.O. procedente – Sussiste – Decisione disciplinare – Mancanza di prova certa – Annullabilità.

Nel procedimento disciplinare l’addebito deve risultare provato e l’onere della prova è posto a carico del C.d.O. procedente (non essendo a carico dell’incolpato l’onere di dare alcuna prova contraria). Pertanto, deve essere annullata la decisione disciplinare adottata in assenza di prove certe sul comportamento tenuto dall’incolpato. (Nella specie è stato assolto il professionista che era stato ritenuto responsabile di aver autenticato una firma falsa, in quanto mancavano agli atti, il testo della procura e quindi la prova del fatto addebitato, e non c’erano le prove che la firma falsa fosse stata apposta in sua presenza). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 24 aprile 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 176

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 176 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 24 Aprile 2004
Giurisprudenza CNF

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