Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Rapporti tra procedimento disciplinare e penale – Contestuale pendenza di procedimento disciplinare e penale per gli stessi fatti – Sospensione del procedimento disciplinare – Necessità.

In tema di rapporti tra giudizio disciplinare e penale, vista l’efficacia di giudicato della sentenza penale ex art. 653 c.p.p. come modificato dall’art. 1 legge n. 97/2001, qualora sia pendente, nei confronti dell’incolpato anche il procedimento penale per i medesimi addebiti contestati dal C.d.O., il procedimento disciplinare, conformemente al nuovo indirizzo delle S.U. della Suprema corte di cassazione, deve essere sospeso ai sensi dell’art. 295 c.p.c., fino a quando non intervenga sentenza penale irrevocabile. (Nella specie è stato sospeso il giudizio disciplinare aperto nei confronti dell’avvocato accusato anche in sede penale di appropriazione indebita e truffa aggravata). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 15 dicembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres f.f. CRICRI’, rel. DE MICHELE), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 190

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 190 del 10 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 15 Dicembre 2005
Giurisprudenza CNF

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