Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Procedimento civile – Autonomia – Valutazione discrezionale del C.d.O.

Il procedimento disciplinare davanti al C.d.O. avente natura amministrativa, e del tutto autonomo rispetto al procedimento penale e civile; infatti le ragioni e i principi che presiedono al procedimento disciplinare hanno ontologia diversa rispetto a quelli che attengono al governo dei diritti soggettivi, riguardando la condotta del professionista quale delineata attraverso l’elaborazione del codice deontologico forense e quale risultante dal dovere di correttezza e lealtà che deve informare il comportamento dello stesso; diversi sono i presupposti e le finalità che sottendono all’esercizio disciplinare e che con il provvedimento amministrativo si perseguono; diversa è l’esigenza di moralità che è tutelata nell’ambito professionale. L’illiceità disciplinare del comportamento posto in essere dal professionista deve, infatti, essere valutata solo in relazione alla loro idoneità a ledere la dignità e il decoro professionale, a nulla rilevando anche l’eventualità che tali comportamenti non siano configurabili anche come illeciti civili o penali. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 21 aprile 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BONZO), sentenza del 26 febbraio 2007, n. 13

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 13 del 26 Febbraio 2007 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 21 Aprile 2005 (cancellazione)
abc, Giurisprudenza CNF

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