Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale aperto per lo stesso fatto, e il giudice disciplinare può valutare autonomamente il comportamento oggetto del procedimento penale, fermo restando il principio della immutabilità del fatto così come eventualmente accertato dal magistrato penale. (Nella specie peraltro anche se la sentenza penale non era divenuta definitiva comunque il professionista anche nel procedimento disciplinare aveva implicitamente ammesso di aver incassato e trattenuto le somme del cliente). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 12 dicembre 2003).
Classificazione
- Decisione: [non classificata] (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 12 Dicembre 2003
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