Relativamente agli affetti della prescrizione dell’azione disciplinare occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, dal caso in cui il procedimento disciplinare che ai sensi dell’art. 44 è obbligatorio abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Mentre nella prima ipotesi il termine quinquennale di prescrizione decorre dal giorno della consumazione del fatto, nella seconda ipotesi il termine decorre dalla definizione del processo penale e cioè dal giorno in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, restando irrilevante il periodo decorso dalla commissione del fatto all’instaurazione del procedimento penale anche se il C.d.O. venuto a conoscenza del fatto abbia avviato il procedimento disciplinare per poi sospenderlo per l’avvenuto inizio dell’azione penale. Tale disciplina, peraltro, non è mutata per effetto del nuovo testo dell’articolo 653 c.p.p. Pertanto non può dichiarasi prescritta l’azione disciplinare obbligatoria ex art. 44 l.p.f. istaurata nel termine di cinque anni dalla decisione penale divenuta definitiva a nulla rilevando l’eventualità che il fatto per cui si procede sia stato commesso precedentemente o che l’azione disciplinare sia stata iniziata e poi sospesa in attesa della decisione penale definitiva. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Firenze, 21 gennaio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 8 ottobre 2007, n. 137
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 137 del 08 Ottobre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 21 Gennaio 2005
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