Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Ricusazione – Decisione del C.d.O. – Sospensione automatica del procedimento – Non sussiste.

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati l’istanza di ricusazione non ha automaticamente l’effetto sospensivo, potendo l’organo innanzi al quale l’istanza viene proposta valutarne l’ammissibilità e, ove ritenga in forza di una sommaria valutazione che della revocazione manchino, ictu oculi, i requisiti formali, disporre la prosecuzione del procedimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 21 novembre 1005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. STEFENELLI), sentenza del 26 marzo 2007, n. 27

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 27 del 26 Marzo 2007 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 21 Novembre 2005 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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