E’ nulla la decisione dell’organo disciplinare che non abbia valutato e motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, per motivi di salute, prodotta dall’imputato, così violando il diritto di difesa dello stesso. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 6 dicembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 183 del 10 Dicembre 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Dicembre 2005
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