Il termine previsto dal regolamento disciplinare, adottato dal consiglio territoriale, per il deposito e la notifica della decisione, anche per analogia con quanto disposto a livello generale, non ha natura perentoria e la sua inosservanza non determina la invalidità del provvedimento impugnato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 19 marzo 2004).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 19 Marzo 2004 (cancellazione)
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