Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Regolamento disciplinare del C.d.O. – Decisione – Deposito e notifica previsto entro sessanta giorni dalla pronuncia – Nullità della decisione – Non sussiste.

Il termine previsto dal regolamento disciplinare, adottato dal consiglio territoriale, per il deposito e la notifica della decisione, anche per analogia con quanto disposto a livello generale, non ha natura perentoria e la sua inosservanza non determina la invalidità del provvedimento impugnato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 19 marzo 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 204

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 19 Marzo 2004 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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