L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. Ove invece la violazione deontologica risulti integrata da una condotta protrattasi nel tempo, la decorrenza del termine ha inizio dalla data di cessazione della condotta medesima. (Tale deve essere considerato l’accordo intercorso con un terzo affinché inviasse clienti in cambio di un compenso in denaro. Nella specie l’azione disciplinare era iniziata entro cinque anni). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Emilia, 25 ottobre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 186
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 186 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 25 Ottobre 2004 (sospensione)
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