Per esplicito disposto della Corte suprema di cassazione, gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine quinquennale di prescrizione. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione stessa. (Nella specie il decreto di citazione a giudizio era intervenuto prima della decorrenza di cinque anni). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 7 luglio 2005).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 4 luglio 2007, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 04 Luglio 2007 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 07 Luglio 2005
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