Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Prescrizione – Atti interruttivi con effetti istantanei – Nuova decorrenza.

Per esplicito disposto della Suprema corte di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O. producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere un nuovo termine prescrizionale. Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione, la notifica del decreto di citazione per il dibattimento e la notifica della decisione stessa. (Nella specie la prescrizione era stata interrotta dalla notifica di apertura del procedimento disciplinare dopo quattro anni dalla commissione del fatto, dopo altri quattro anni era stato comunicato il rinvio a giudizio e dopo un anno era stata notificata la decisione). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 22 settembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 21 dicembre 2005, n. 157

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 21 Dicembre 2005 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 22 Settembre 2003
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment