Per esplicito disposto della Suprema corte di cassazione gli atti interruttivi della prescrizione verificatisi durante la prima fase amministrativa, davanti al C.d.O., producono soltanto effetti istantanei e dal verificarsi degli stessi comincia a decorrere il nuovo termine quinquennale di prescrizione. (Sono atti interruttivi ad effetti istantanei la notifica di apertura del procedimento disciplinare, la notifica del capo di incolpazione con la contestazione dell’addebito). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 12 dicembre 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 28 Dicembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 12 Dicembre 2003
0 Comment