Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Omessa comunicazione al difensore dell’udienza di dibattimento – Comunicazione fatta all’imputato – Legittimità.

Non determina la nullità della decisione la mancata comunicazione al difensore dell’udienza dibattimentale. L’avvio al difensore, infatti, non è necessario in quanto l’esercizio del diritto di difesa trova compiuta e adeguata regolamentazione con la sola comunicazione all’inquisito, in considerazione della sua qualità e della sua legittimazione all’autodifesa, anche nella ipotesi in cui egli intenda farsi assistere da un difensore. Pertanto grava esclusivamente sull’incolpato l’onere di informare il proprio difensore della data fissata per il giudizio. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O di Catania, 11 maggio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. STEFENELLI), sentenza del 30 maggio 2007, n. 55

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 55 del 30 Maggio 2007 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 11 Maggio 2005
Giurisprudenza CNF

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