Il procedimento davanti al C.d.O. è regolato dalla legge professionale e in supplenza dalle norme del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale sono applicabili solo se richiamate dalla legge professionale stessa. Pertanto le esigenze di partecipazione e difesa sono garantite dall’articolo 45 r.d.l. n. 1578/33 e 47 r.d. n. 37/34, che prevedono la possibilità per il professionista imputato di essere sentito nelle sue discolpe con un termine non inferiore a 10 giorni, e la necessità di comunicare all’interessato l’avvio dell’indagine disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valenzia, 23 dicembre 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 10 Dicembre 2007 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 23 Dicembre 2005
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