Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Diritto di difesa – Norme applicabili – Garanzie.

Il procedimento davanti al C.d.O. è regolato dalla legge professionale e in supplenza dalle norme del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale sono applicabili solo se richiamate dalla legge professionale stessa. Pertanto le esigenze di partecipazione e difesa sono garantite dall’articolo 45 r.d.l. n. 1578/33 e 47 r.d. n. 37/34, che prevedono la possibilità per il professionista imputato di essere sentito nelle sue discolpe con un termine non inferiore a 10 giorni, e la necessità di comunicare all’interessato l’avvio dell’indagine disciplinare. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Vibo Valenzia, 23 dicembre 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. SALDARELLI), sentenza del 10 dicembre 2007, n. 182

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 182 del 10 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Vibo Valentia, delibera del 23 Dicembre 2005
Giurisprudenza CNF

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