La competenza a procedere disciplinarmente nei confronti di un iscritto spetta al C.d.O. che ha la custodia dell’albo presso cui il professionista è iscritto, e in alternativa, al C.d.O. nella cui giurisdizione è avvenuto il fatto per cui si procede seguendo peraltro il criterio della prevenzione. Ma nella ipotesi in cui la contestazione del secondo consiglio sia caratterizzata da una eccedenza quantitativa rispetto a quella elevata dal primo consiglio dell’ordine procedente, allora dovrà ritenersi competente il secondo consiglio (che abbia effettuato una contestazione eccedente alla prima e comprensiva delle contestazioni del primo consiglio). Nel procedimento disciplinare, infatti, per le fattispecie non compiutamente regolate dal r.d.l. n. 1578/1933, è possibile fare riferimento ai principi del codice di rito civile; alla fattispecie in questione potrà, pertanto, applicarsi l’articolo 39, II comma c.p.c., secondo il quale nel caso di continenza di cause la competenza è attribuita a seconda che il giudice preventivamente adito sia competente o no anche per la causa proposta successivamente; nell’ipotesi affermativa la competenza appartiene a questi, altrimenti è attribuita al giudice della causa successivamente proposta. (Dichiara competente C.d.O. di Brescia nel conflitto positivo di competenza sollevato con delibera C.d.O. di Brescia, 26 luglio 2004).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 170 del 28 Dicembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Brescia, delibera del 26 Luglio 2004
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