Procedimento disciplinare – Prescrizione – Violazione deontologica di carattere istantaneo.

In tema di prescrizione, occorre distinguere tra le violazioni deontologiche aventi carattere istantaneo da quelle che si concretizzano in una condotta protratta nel tempo, poiché per le prime il dies a quo del termine prescrizionale è rappresentato dalla commissione del fatto, mentre per le seconde esso va individuato nella data di cessazione della condotta medesima.
Una violazione deontologica deve essere considerata di carattere istantaneo se la lesione avviene, si consuma e diviene irreparabile già con la commissione del fatto dannoso, mentre è invece di carattere permanente se il pregiudizio al valore protetto cessa col venir meno della condotta.
Nel caso in cui la condotta illecita dell’incolpato consista nell’assunzione di incarichi professionali nei confronti di un ex cliente, il momento consumativo dell’illecito deontologico non può che coincidere con l’istante in cui il cliente stesso abbia conoscenza della circostanza che il professionista abbia assunto un incarico incompatibile, poiché è in quel momento che i valori della dignità e del decoro della professione forense sono stati irrimediabilmente offesi dal comportamento dall’incolpato, mentre il prosieguo delle iniziative giudiziali in relazione alle qual il successivo incarico è stato assunto non aggiunge disvalore alla istantanea lesività di quel fatto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Scarano), sentenza n. 47 del 9 maggio 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 47 del 09 Maggio 2022 (accoglie) (prescrizione)
- Consiglio territoriale: COA Viterbo, delibera del 11 Dicembre 2009 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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