L’omessa e falsa dichiarazione effettuata dal professionista per ottenere l’iscrizione all’albo, pur non avendo il requisito della condotta specchiatissima ed illibata, è reato istantaneo, se pur con effetti permanenti, pertanto il termine prescrizionale previsto in cinque anni decorre dalla commissione del fatto. (Nella specie è stato ritenuto non decorso il termine prescrizionale in quanto nei cinque anni precedenti l’azione disciplinare il professionista, sempre sulla base della precedente falsa dichiarazione, relativa alla prima iscrizione, aveva chiesto ed ottenuto il trasferimento ad un altro ordine). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Modena, 2 novembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ITALIA), sentenza del 19 marzo 2007, n. 21
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 21 del 19 Marzo 2007 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Modena, delibera del 02 Novembre 2004 (sospensione)
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