Procedimento disciplinare – Prescrizione – Decorrenza – Azione disciplinare ex art. 44 l.p.f. – Natura obbligatoria – Decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

L’azione disciplinare prevista dall’art. 44 e collegata alla sentenza penale che non sia di proscioglimento, ha come oggetto lo stesso fatto che ha costituito oggetto di imputazione, ha natura obbligatoria quanto alla sua instaurazione, non può essere iniziata prima che si sia verificato il presupposto della decisione penale stessa e la sua prescrizione comincia a decorrere da quando il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, che costituisce un fatto esterno alla condotta medesima. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 18 luglio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. MORGESE), sentenza del 30 maggio 2007, n. 69

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 30 Maggio 2007 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 18 Luglio 2005 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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